Canoni di Locazione

Nel quadro RB del mod. REDDITI PF i proprietari (o titolari di altro diritto reale) di un fabbricato devono dichiararne il reddito derivante, considerando che i redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale per il periodo d'imposta in cui si è verificato il possesso.

 

Mancato/ tardivo ingresso dei canoni

Per gli immobili ad uso abitativo concessi in locazione il locatore può non dichiarare i canoni non percepiti nel 2021, se ha provveduto all'ingiunzione di pagamento. Ricordiamo che la possibilità di non dichiarare i canoni non percepiti non si applica agli immobili ad uso non abitativo, il cui canone va sempre dichiarato.

 

Compilazione quadro RB

  1. il proprietario non ha percepito tutti / alcuni canoni di locazione spettanti ed il procedimento di convalida dello sfratto per morosità / ingiunzione di pagamento non è stato avviato;
  2. il proprietario non ha percepito alcun canone ed il procedimento di convalida dello sfratto per morosità / ingiunzione di pagamento è stato avviato ed è ancora in corso o si è concluso;
  3. il proprietario ha percepito una parte dei canoni spettanti ed il procedimento di convalida dello sfratto per morosità / ingiunzione di pagamento è stato avviato.

 

Nel primo caso il quadro va compilato come se i canoni fossero stati percepiti. Nel secondo e terzo caso, invece, a decorrere dal 2020 è irrilevante il fatto che la procedura di sfratto sia conclusa o ancora in corso alla data di presentazione della dichiarazione. Se il locatore non ha percepito alcun canone:

  • i campi 1, 2, 3, 4 e 5 vanno compilati con l’indicazione della rendita catastale, del codice utilizzo corrispondente al tipo di locazione (“3” per libero mercato; “4” per “equo canone”; “8” per canone concordato; ecc.), dei giorni / percentuale di possesso e del codice corrispondente alla modalità di tassazione del canone (“1” 95% del canone; “2” 75% del canone per i fabbricati di Venezia, Isole della Giudecca, Murano e Burano; “3” 100% del canone se cedolare secca; “4” 65% del canone per i fabbricati di interesse storico o artistico con tassazione ordinaria);
  • ll campo 6 “Canone di locazione” non va compilato;
  • Il campo 7 “Casi particolari” va indicato il codice “4”.

 

Se il locatore ha percepito solo alcuni dei canoni spettanti, nel quadro RB:

  • i campi 1, 2, 3, 4 e 5 vanno compilati come nell’ipotesi precedente;
  • a campo 6 “Canone di locazione” va indicato l’ammontare dei soli canoni percepiti;
  • a campo 7 “Casi particolari” va indicato il codice “4”.

 

Credito d’imposta canoni non percepiti e tassati

In particolare, per determinare l’ammontare del credito spettante, se nelle precedenti dichiarazioni il canone di locazione non percepito è stato:

  • Assoggettato ad IRPEF, è necessario ricalcolare l’imposta in base al reddito complessivo, sottraendo i canoni non percepiti e sommando la rendita catastale rivalutata. Il credito è pari alla differenza tra l’imposta versata e l’imposta rideterminata in base al “nuovo” reddito complessivo. Vanno considerate anche le eventuali maggiori addizionali regionale e comunale IRPEF. Tuttavia, se nella dichiarazione originaria il fabbricato è già stato assoggettato a tassazione in base alla rendita catastale, non spetta alcun credito d’imposta;
  • Assoggettato a cedolare secca, il credito è pari alla sola parte dei canoni incassati.

 

Il credito d’imposta può essere chiesto a rimborso tramite un’apposita istanza, oppure evidenziato nella prima dichiarazione dei redditi successiva alla conclusione del procedimento di sfratto (compilazione quadro CR, rigo CR8 del mod. REDDITI PF).  In ogni caso va rispettato il termine di prescrizione di 10 anni.

 

Canoni percepiti in periodi d’imposta successivi

Qualora il proprietario dell’immobile:

  • non abbia dichiarato i canoni non incassati (perché in possesso della sentenza di sfratto per morosità o con sfratto / ingiunzione di pagamento avviati per i canoni non incassati dal 2020);
  • abbia dichiarato i canoni non incassati e, ottenuta la sentenza di sfratto, abbia fruito del credito;

e successivamente incassati parzialmente, gli stessi devono essere assoggettati a tassazione separata e nel mod. REDDITI PF va compilata la Sezione III del quadro RM. .

 

Riduzione canoni 2021

A partire dal 2020 è disponibile un nuovo mod. RLI per consentire di comunicare all'Agenzia delle Entrate la variazione del canone concordata tra le parti; ricordando che

  • va effettuata, entro 20 giorni, se comporta un aumento del canone originariamente fissato;
  • in caso di variazione in diminuzione del canone originario non è obbligatoria ma “consigliata”.

In particolare, se è stato rinegoziato in diminuzione l’importo del canone di locazione dell’immobile ad uso abitativo e non è stato comunicato all’Agenzia delle Entrate tramite il mod. RLI.

 per la compilazione del quadro RB, a campo 7 “Casi particolari” bisogna utilizzare:

  • Il codice 6, per la rinegoziazione in diminuzione del canone relativo ad un immobile ad uso abitativo;
  • Il codice 7, per la rinegoziazione del canone relativo ad un immobile ad uso abitativo per il quale non sono stati percepiti i canoni di locazione ed è stata presentata l’intimazione di sfratto / ingiunzione di pagamento;
  • Il codice 8, per la rinegoziazione del canone relativo ad un immobile dato in locazione ad uno dei comproprietari.

 

Milano, 09/08/2022

 

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