Congedo e Assistenza

In vigore dal 13 agosto 2022 l’intervento di ottimizzazione per la conciliazione tra attività lavorativa e vita familiare per i genitori e/o per i “prestatori di assistenza”.

 

Congedo Paternità

Il congedo di paternità obbligatorio entra ufficialmente in vigore. Tuttavia, viene soppresso l’ulteriore giorno di congedo facoltativo spettante al padre in alternativa al congedo obbligatorio della madre. Il congedo, pari al 100% della retribuzione, è accessibile anche non continuativamente (non frazionabile ad ore), entro i primi 5 mesi dalla nascita; dall’ingresso in famiglia (per l’adozione nazionale) o dall’entrata in Italia del minore (per l’adozione internazionale). Il termine resta fisso in caso di parto prematuro e spetta anche in caso di morte perinatale. Rimane invariata la durata pari a 10 giorni lavorativi, che possono essere raddoppiati in caso di parto plurimo e risultano disponibili anche nei due mesi precedenti al parto. 

 

Il padre lavoratore comunica la richiesta scritta al proprio datore di lavoro, con un anticipo di almeno cinque giorni e può fruire del congedo anche durante i periodi di congedo obbligatorio di maternità.

Viene esteso anche il divieto di licenziamento. In caso di rifiuto, scatterà per il datore di lavoro una sanzione (da 516 a 2582 euro). Invece, il rifiuto del congedo di paternità alternativo, applicabile nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre, è punibile con l’arresto (fino a 6 mesi).

Inoltre, viene esteso il diritto all’indennità di maternità anche per lavoratrici autonome, libere professioniste e parasubordinati.

 

Congedo Facoltativo

Il decreto introduce le seguenti novità:

  • prolunga da 10 a 11 mesi la durata complessiva del diritto al congedo spettante al genitore solo/con affidamento esclusivo del figlio;
  • sale a 12 anni l’età del bambino/l’ingresso del minore, entro cui usufruire del congedo parentale indennizzato;
  • come per il congedo di maternità/paternità, nella base di calcolo della retribuzione rientra anche il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al dipendente
  • durante la fruizione del congedo maturano i ratei di ferie, riposi, tredicesima mensilità.

Il livello dell'indennità rimane pari al 30% della retribuzione per tre mesi a genitore (totale di 6 mesi). Si aggiungono tre mesi per uno dei due genitori a scelta. Anche il genitore solo ha diritto ad un congedo indennizzato fino a 9 mesi.

 

Congedo straordinario (assistenza)

Il congedo (continuativo o frazionato, non superiore a due anni) spetta al coniuge convivente con un soggetto disabile accertato.  Ancora, il diritto al congedo spetta nel caso in cui la convivenza con il soggetto da assistere sia stata instaurata successivamente alla richiesta.

 

Permessi assistenza disabili 

I permessi possono essere fruiti, su richiesta, con riferimento alla stessa persona assistita, da più soggetti (limite di tre giorni al mese). 

 

In entrambi i casi appena citati i soggetti beneficiari la parte possono essere sia in unione civile che conviventi di fatto.

 

Smart Working

I datori di lavoro che stipulano contratti di smart working sono tenuti a riconoscere priorità alle richieste di accesso al lavoro agile formulate da:

  • lavoratori con figli fino a 12 anni o, senza alcun limite di età, in caso di figli disabili;
  • lavoratori disabili in situazione di gravità accertata;
  • dipendenti che fruiscono di permessi fino al terzo anno di vita del figlio disabile in situazione di gravità accertata o per l’assistenza ad una persona con disabilità in situazione di gravità accertata;
  • lavoratori caregivers.

Milano, 08/08/2022


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