Sanzioni: Intrastat

Quali sanzioni si applicano nel caso di elenchi Intrastat non presentati ovvero presentati con errori, omissioni o dati incompleti? I modelli INTRASTAT, devono essere presentati dai contribuenti che effettuano acquisti e cessioni di beni e servizi ai fini IVA con operatori comunitari:

  • mensilmente se pari o superiore a 50.000;
  • trimestralmente in caso di importi inferiori, salvo possibilità del contribuente di optare comunque per la presentazione mensile.

 

Sanzioni

Omessa presentazione: da euro 500 ad euro 1.000 per ciascun elenco, tramite modello F24 codice tributo 8911. In questo caso il ravvedimento è utilizzabile entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione.

Tardiva presentazione: da euro 250 ad euro 500 per ciascun elenco, in caso di presentazione del modello nel termine di 30 giorni dalla richiesta inviata dagli uffici. In questo caso non è ammesso il ravvedimento operoso.

Compilazione incompleta, errata o irregolare: da euro 500 ad euro 1.000 per ciascun elenco. Non si applicano sanzioni nel caso in cui i dati inesatti o mancanti siano integrati o corretti anche a seguito di richiesta degli uffici.

Regolarizzazione entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio o regolarizzazione spontanea dell’interessato: nessuna sanzione.

Regolarizzazione degli errori od omissioni dopo la contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate:100 euro (1/5 del minimo).

 

Occorre distinguere le:

  • violazioni fiscali (omessa presentazione;incompleta, inesatta o irregolare);
  • violazioni statistiche (dati relativi alle spedizioni di beni inviati o ricevuti per una lavorazione; agli scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate; installazioni di beni eseguite in Italia da parte di un fornitore estero; scambi di beni soggetti al regime del margine effettuati con soggetti passivi residenti in altri Stati membri).

 

Ricordiamo che il ravvedimento operoso è applicabile solo sulle violazioni di carattere fiscale. Si tratta quindi di violazioni di carattere tributario, in particolare in caso di presentazione tardiva avremo:

  • € 55,56 (1/9 del minimo), entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione dell’elenco riepilogativo. 
  • € 62,50 (1/8 del minimo), entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa.
  • € 71,42 (1/7 del minimo), entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.
  • € 83,33 (1/6 del minimo), oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa Iva all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.

 

Milano, 10/08/2022

 

Cogede
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